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Dichiarazione di dovuta diligenza EUDR: preparare il percorso con DDS propria

Per i flussi che richiedono una propria dichiarazione EUDR: dall’ambito e dai dati alla valutazione del rischio e alla preparazione della DDS.

Questa pagina riguarda i flussi per i quali l’attuale percorso EUDR richiede una propria dichiarazione di dovuta diligenza (DDS). Operatori a valle, commercianti e alcuni micro/piccoli operatori primari possono seguire percorsi diversi; occorre quindi chiarire prima il ruolo. Nel percorso DDS ordinario la dichiarazione è il risultato del processo di dovuta diligenza, non un modulo isolato.

Contenuto verificato il: 2026-08-31

Punti essenziali

  1. 01

    Definire prodotto, lotto e ruolo del caso concreto.

  2. 02

    Raccogliere informazioni dell'articolo 9 e geolocalizzazione.

  3. 03

    Valutare il rischio e documentare la mitigazione quando necessaria.

  4. 04

    Preparare la dichiarazione solo quando il fascicolo è coerente e tracciabile.

Prossimo passo pratico

Eseguire una prova a secco su un lotto: definizione del prodotto, dati dell’articolo 9, valutazione del rischio, mitigazione se necessaria, approvazione e solo dopo preparazione della dichiarazione.

Errore frequente

Presumere che tutti gli attori seguano lo stesso processo di dovuta diligenza e presentazione. Dopo la modifica del 2025, operatori iniziali, micro/piccoli operatori primari qualificati e operatori/commercianti a valle seguono percorsi differenti.

Limiti e verifica

Questa pagina non presenta alcuna dichiarazione, non determina il ruolo e non stabilisce che il rischio sia trascurabile. Verificare prima che il proprio flusso richieda effettivamente una DDS propria.

Le affermazioni normative si basano su fonti primarie o riferimenti ufficiali. Prima di decidere, verificare sempre la versione più recente collegata e la normativa applicabile al proprio caso.

Fonti e riferimenti

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